
Per una famosa marca di prodotti alimentari abbiamo seguito le pratiche legate a una articolata campagna pubblicitaria che conteneva immagini fotografiche dei più noti monumenti italiani. I panorami urbani nei quali non è presente un singolo punto focale non richiedono la liberatoria del monumento riprodotto, ma se questo è il soggetto principale della foto occorre ottenerla, operazione per nulla semplice né banale. La liberatoria del fotografo, ricordiamo, non include quella del soggetto riprodotto. In Italia il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (link al testo) dice che per poter pubblicare le foto dei beni culturali e paesaggistici italiani a scopo commerciale occorre far domanda a tutti i proprietari o gestori dei beni (Ministero, soprintendenze, regioni, province, città metropolitane, comuni, enti, privati) per ottenere il diritto d’utilizzo. È un’impresa titanica, non esistendo alcun registro pubblico, ma siamo riusciti a ottenere le autorizzazioni in tempi ragionevoli. In quasi tutti i paesi esteri la liberatoria può essere necessaria per foto e video di edifici famosi, tranne che per immagini che risalgono a più di 120 anni fa. Ma esistono eccezioni nel caso di modifiche a questi monumenti, come nel caso della Tour Eiffel, costruita nel 1889 ma con un’installazione di luci aggiunta nel 1985. Una foto della torre scattata di giorno non richiede la liberatoria, mentre una foto notturna con le luci scintillanti la richiede, dato che la legge sul diritto d’autore francese ne riconosce il merito artistico. In un’altra situazione, abbiamo seguito la pratica per l’ottenimento dei diritti di immagine di una star del cinema di Hollywood. La materia è complessa e molto articolata, ma l’esperienza e i contatti di Movantia nel campo del brand licensing – unita a quelle dei partner legali in Italia e all’estero – può aiutare qualsiasi azienda o agenzia pubblicitaria a trovare la soluzione.